SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Compiti:
-
individuazione dei fattori di
rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale
-
elaborare,
per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i
sistemi di controllo di tali misure;
-
elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali;
-
proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica;
-
fornire ai lavoratori le
informazioni.
I componenti del servizio di prevenzione e
protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di
cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto legislativo.
Il servizio di prevenzione e protezione è
utilizzato dal datore di lavoro.
Il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda
ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 32 D.lgs 81/08.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in
materia.
L’istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
-
nelle aziende industriali di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni,soggette all’obbligo di notifica o
rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
-
nelle centrali
termoelettriche;
-
negli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
-
nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
-
nelle aziende industriali con
oltre 200 lavoratori;
-
nelle industrie estrattive con
oltre 50 lavoratori;
-
nelle strutture di ricovero e
cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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