SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compiti:

  • individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale

  •  elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

  • fornire ai lavoratori le informazioni.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 D.lgs 81/08.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

  • nelle centrali termoelettriche;

  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

  •  nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.