Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 4 febbraio 2011
Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
(G.U. 11 aprile 2011, n. 83 )
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito
decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «i lavori su parti in
tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, ad operare sotto tensione»;
Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo n.
81/2008, il quale prevede che «l'esecuzione dei lavori su parti in tensione
sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della
pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività»;
Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale
prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)»;
Visto l'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede
l'istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento ad esso delle
funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già
attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative
competenze all'INAIL;
Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca
competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL;
Ravvisata la necessità di regolamentare il settore dei lavori elettrici
sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da
adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del
settore;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su
impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a
1000 V. In particolare si applica:
a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo,
dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti
isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire
il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in
sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e
l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature
innovative.
2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione
le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione
realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purché si usino
attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia
adeguatamente formato ed addestrato:
a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di
regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito,
nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati
nelle normali condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati
nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di
impiego; e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici
o telecomandati; f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in
cortocircuito; g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di
macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se
funzionanti a tensione superiore.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono
per:
a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di
servizio ordinario, è in tensione;
b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto
elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non
collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico
sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti
del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che
vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione così come
definita nella norma CEI EN 50110-1;
c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive
costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra,
direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o
tramite parti conduttrici;
d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste
sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni
possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito;
e) sperimentazione sotto tensione: attività che preveda lo sviluppo e
l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature
innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione.
Art. 3
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende
1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) è
consentito alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione con decreto
dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale
della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a
tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'allegato I
che fa parte integrante del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 le aziende
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II che fa parte
integrante del presente decreto.
3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate anche
all'effettuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), a condizione che sia fornita la documentazione di cui al punto 1.2.2
dell'allegato II.
Art. 4
Effettuazione dei lavori sotto tensione
1. I lavori sotto tensione di cui all'art. 1 sono consentiti se eseguiti nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;
b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da
garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme
tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN
50110-1 e CEI 11-15;
c) l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda
autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione, secondo
quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6;
d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel
successivo art. 7;
e) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
Art. 5
Formazione e idoneità
1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità
di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di
formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell'allegato
III che fa parte integrante del presente decreto.
2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con gli esami finali per il
rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione
dei lavori sotto tensione. L'idoneità deve essere riferita alle effettive
mansioni cui è destinato il personale di cui al comma precedente.
3. I soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all'allegato III
e devono essere autorizzati con decreto dirigenziale del direttore generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del
Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i
lavori sotto tensione di cui all'allegato I.
Art. 6
Abilitazione dei lavoratori
1. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito
del conseguimento dell'idoneità di cui all'art. 5 e dell'attivazione della
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
2. Il documento di abilitazione è personale, deve contenere la descrizione
dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato
abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di
inosservanza alle nonne di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a
seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il
documento ha validità solo per le attività svolte dall'azienda autorizzata
che lo ha rilasciato.
Art. 7
Attrezzature
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le
aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire
l'identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni
per la scelta, l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il
trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle
attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.
2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, le aziende
autorizzate devono rivolgersi a laboratori di prova, esterni o interni
all'azienda, dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle
prove da effettuare, aventi certificato di accreditamento, ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso da ente di accreditamento
riconosciuto a livello europeo con scopo di accreditamento evidenziante la
competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico, ovvero ad un
laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del presente decreto, avente
un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
adeguatamente documentata, che garantisca la competenza del laboratorio ad
operare nel settore specifico.
3. Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative
ad una specifica attrezzatura, la stessa può essere utilizzata a condizione
che il datore di lavoro dell'azienda autorizzata abbia effettuato una
adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l'esistenza
delle necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 8
Diritto di riconoscimento
1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5,
comma 3, le aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno
1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso
decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di
riconoscimento di cui al comma 1.
Art. 9
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i
decreti di cui al comma 1 dell'art. 8.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute
Fazio
ALLEGATO I
Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e
organizzazione
1. Composizione
1.1 La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, ed è composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico
Italiano, di seguito CEI;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per
rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL,
2. Compiti
2.1 La Commissione per i lavori sotto tensione svolge i seguenti compiti:
a) formula il parere circa l'autorizzazione delle aziende;
b) formula il parere circa l'autorizzazione dei soggetti formatori;
c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui
soggetti formatori;
d) formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze,
dell'autorizzazione delle aziende o dei soggetti formatori. Nei casi di
particolare gravità formula il parere di cancellazione dall'elenco;
e) effettua in caso di rilevanti incidenti o gravi infortuni rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto, a seguito di comunicazione
obbligatoria da parte dell'azienda autorizzata, i necessari accertamenti
sugli avvenimenti accaduti al fine di assumere gli adeguati provvedimenti;
f) costituisce ed aggiorna l'elenco delle autorizzazioni delle aziende e
l'elenco dei soggetti formatori ai fini della relativa pubblicazione.
3. Organizzazione
3.1 Per le attività relative alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al
punto 2.1, la Commissione per i lavori sotto tensione si avvale, per le
proprie valutazioni, dell'INAIL che esprime il suo parere a seguito dei
necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività
svolte dall'INAIL sono a carico delle aziende o dei soggetti formatori
secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.
3.2 La Commissione per i lavori sotto tensione si riunisce, su convocazione
del presidente, almeno una volta l'anno ed inoltre su richiesta del
presidente o della metà più uno dei componenti.
3.3 Le sedute della Commissione per i lavori sotto tensione sono valide se
risulta presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni della
Commissione sono prese all'unanimità. Di ciascuna seduta deve essere redatto
un verbale.
3.4 A seguito del parere positivo di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b), espresso
anche in seguito all'esame della documentazione riportata negli allegati II
e III, con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero
della salute, viene adottato il provvedimento di iscrizione negli elenchi
delle aziende autorizzale e dei soggetti formatori.
ALLEGATO II
Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo
delle aziende
1. Modalità per l'autorizzazione
1.1 Presentazione della domanda
1.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 3 del decreto, deve essere indirizzata ai Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro - Div. VI.
1.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente, deve essere
prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei
lavori sotto tensione previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
presente decreto per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco
della documentazione allegata.
1.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione
1.2.1 All'istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al
punto 1.1, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e
firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:
a) atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio di attività oggetto
di istanza;
b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al
successivo punto 2 in termini di organizzazione, controllo e procedure dì
lavoro;
c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatta in
conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificazione
relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro redatta
in conformità ai principi della norma BS-OHSAS 18001:2007. entrambe
rilasciate da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente
firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento
europeo degli organismi di accreditamento (EA);
d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titolo di
studio, mansioni e organigramma complessivo da cui si evinca il ruolo svolto
dagli addetti alle diverse attività;
e) elenco delle attrezzature e DPI utilizzati nello svolgimento dei lavori
sotto tensione;
f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non
inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di
euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività
connesse all'autorizzazione;
g) evidenza documentale dei percorsi formativi del personale e delle
relative abilitazioni, rispettivamente previsti dagli articoli 5 e 6 del
presente decreto;
h) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.
1.2.2 Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'azienda
già autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), deve
integrare la documentazione di cui al punto 1.2.1 con una dichiarazione di
impegno da cui si evinca quanto segue:
a) la sperimentazione sia effettuata sotto la supervisione di un
responsabile con almeno 5 anni di esperienza nel settore dei lavori sotto
tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione
superiore a 1000 V;
b) l'attività sia effettuata da lavoratori in possesso di abilitazione di
cui all'articolo 6 e con almeno 12 mesi di esperienza nel settore dei lavori
sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a
tensione superiore a 1000 V,
1.2.3 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di
richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del
possesso dei requisiti richiesti.
1.3 Condizioni e validità dell'autorizzazione
1.3.1 L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a
seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al
punto 1.1. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta
dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione
vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno
consentito il rilascio dell'autorizzazione.
1.3.2 L'autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza
da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 1.1. L'istanza deve
contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco delle
parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le
modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve essere
accompagnata dalla documentazione di cui al punto 1.2 aggiornata. La
Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico
amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di
autorizzazione.
2. Requisiti minimi delle aziende
2.1. Organizzazione e controllo
2.1.1 Ai fini dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sotto
tensione, le aziende richiedenti devono dotarsi di un'organizzazione in
grado di garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione mediante
l'applicazione di procedure specifiche per ciascun tipo di lavoro.
2.1.2 L'organizzazione aziendale deve prevedere:
a) l'individuazione dei poteri e delle responsabilità assegnati nell'ambito
dell'organizzazione stessa;
b) l'adozione di procedure di lavoro secondo il successivo punto 2.2;
c) la programmazione dell'attività di formazione dei lavoratori.
2.1.3 Ogni azienda deve definire una procedura di controllo interna alla
propria organizzazione al fine di garantire nel tempo la corretta
applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei
lavori sotto tensione. Tali funzioni di controllo devono consentire di
effettuare valutazioni almeno su:
a) stato delle attrezzature e dei DPI;
b) effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature e DPI;
c) aggiornamento tecnico del personale e permanenza delle relative
abilitazioni;
d) corretta compilazione dei piani di intervento;
e) corretta applicazione delle procedure di lavoro.
2.1.4 Le risultanze di tali controlli devono essere documentate ed
archiviate anche su supporto informatico.
2.1.5 Ai fini del punto 2.1 si considerano idonee le aziende dotate di
sistemi di organizzazione e controllo rispondenti a quanto stabilito dalle
norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in
particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
2.2 Procedure di lavoro
2.2.1 Per l'esecuzione di lavori sotto tensione l'azienda deve adottare
procedure scritte per l'esecuzione degli stessi.
2.2.2 Le procedure devono definire l'organizzazione decisionale ed esecutiva
dei lavori e devono individuare in dettaglio, in relazione al livello di
complessità organizzativa dell'azienda interessata, le figure professionali
previste ai fini dello svolgimento dei lavori e le modalità di comunicazione
fra le stesse al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza. Le
procedure devono contenere inoltre:
a) il richiamo alle pertinenti normative tecniche;
b) le condizioni generali per l'esecuzione del lavoro;
c) l'organizzazione dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse;
d) la descrizione delle sequenze operative metodologiche di lavoro;
e) le attrezzature ed i DPI individuati ed utilizzati.
2.2.3 Si considerano idonee ai fini del punto 2.2 procedure redatte secondo
quanto stabilito dalle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
3. Controllo delle aziende
3.1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di
validità dell'autorizzazione, ha la facoltà di procedere al controllo della
sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione rilasciata per il
tramite della Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le
proprie valutazioni, dell'INAIL il quale esprime il suo parere a seguito dei
necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività
svolte dall'INAIL sono a carico delle aziende secondo le tariffe pubblicate
dal medesimo Istituto.
3.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base
dell'autorizzazione, questa viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di
particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.
ALLEGATO III
Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti
dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori
1 Caratteristiche minime dei corsi di formazione
1.1. I corsi dì formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale
qualificato secondo il successivo punto 3,1.. devono essere correlati alla
complessità dei lavori in essi trattati, al fine dì individuare i contenuti
e le necessarie esercitazioni. 1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari e
documentati, devono essere organizzati in modo da individuare compiti e
responsabilità e devono prevedere almeno una esercitazione reale da
eseguirsi sotto tensione.
1.3. Si considerano idonei ai fini dei punti 1.1 e 1.2 i corsi realizzati
secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare
le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
1.4. I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della
mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione.
2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi dì formazione
2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi
possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi.
2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione devono rispettare le
seguenti indicazioni:
a) deve essere previsto l’inquadramento legislativo e normativo nel cui
ambito si effettuano i lavori sotto tensione;
b) deve essere prevista la trattazione dei fenomeni fisici fondamentali per
il tipo di lavoro sotto tensione (isolamento, scarica elettrica, induzione,
sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica
elettrica;
c) devono essere forniti elementi di antinfortunistica elettrica e nozioni
di primo soccorso;
d) devono essere trattati i compiti delle figure interessate e i ruoli dei
diversi addetti ai lavori sotto tensione illustrandone anche le
responsabilità;
e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono
apprendere le procedure di lavoro, valutare la documentazione prevista ed in
particolare il preposto ai lavori deve essere in grado di giudicare le
condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con
particolare riferimento a condizioni atmosferiche, frazionamento
dell'isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da
adottare.
2.3 La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non
inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. Per tali corsi, ogni 5
anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata
non inferiore a 20 ore.
2.4 Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le
tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza
quanto previsto dagli obiettivi del corso. Tali esercitazioni devono
rispettare le seguenti indicazioni:
a) prima di effettuare l'esercitazione gli operatori devono averne chiaro lo
scopo;
b) le esercitazioni devono essere preparate e realizzate fuori tensione,
simulando le condizioni reali di lavoro e rispettando i diversi ruoli
previsti;
c) ciascun lavoratore, quali che siano state le fasi di esercitazione
propedeutiche, deve avere effettuato durante il corso di formazione almeno
una esercitazione che realizzi gli interventi completi per ciascuno dei
lavori per i quali l'operatore sarà reso idoneo.
2.5 Si considerano idonei ai fini del punto 2 i contenuti dei corsi previsti
secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare
le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
3. Requisiti minimi dei soggetti formatori
3.1 11 soggetto formatore per i lavori sotto tensione deve possedere le
seguenti caratteristiche:
a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione
dell'addestramento in condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro
reale;
b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza
acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore
a 1000 V;
c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso.
4. Modalità di autorizzazione dei soggetti formatori
4.1 Presentazione della domanda
4.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 5 del decreto, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro - Div. VI.
4.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore, deve essere
prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n.
642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei
corsi di formazione per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco
della documentazione allegata.
4.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione
4.2.1 All'istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al
punto 4.1, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e
firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:
a) copia dell'atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio
dell'attività oggetto di istanza;
b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al
suddetto punto 3, descritti in termini di personale docente, disponibilità
di campi scuola, disponibilità di idonei programmi didattici ed
organizzazione dei corsi di formazione;
c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatto in
conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da
organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario
dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo
degli organismi di accreditamento (EA);
d) elenco dettagliato del personale docente con relative qualifiche, titolo
di studio ed esperienza maturata nell'ambito della manutenzione degli
impianti elettrici e certificato da organismo di certificazione accreditato
da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del
coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA) ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
e) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.
4.3 Condizioni e validità dell'autorizzazione
4.3.1 L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a
seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al
punto 4.1. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto formatore secondo la legislazione
vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno
consentito il rilascio dell'autorizzazione.
4.3.2 L'autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza
da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 4.1. L'istanza deve
contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto formatore richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco
delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico
le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve
essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 4.2 aggiornata. La
Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico
amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di
autorizzazione.
5. Requisiti aggiuntivi
5.1 In relazione ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione
ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
6. Controllo dei soggetti formatori
6.1 11 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di
validità dell'autorizzazione, ha la facoltà di procedere al controllo della
sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione rilasciata per il
tramite della Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le
proprie valutazioni, dell'INAIL il quale esprime il suo parere a seguito dei
necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività
svolte dall'INAIL sono a carico dei soggetti formatori secondo le tariffe
pubblicate dal medesimo Istituto.
6.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base
dell'autorizzazione, questa viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di
particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.