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								Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Decreto 11 aprile 2011
 
 Disciplina delle modalità di effettuazione delle 
								verifiche periodiche di cui all'All. VII del 
								decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché 
								i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 
								all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto 
								legislativo.
 (G.U. 29 aprile 2011, n. 98 - S.O. n. 111)
 
								Entrata in vigore 
								22 maggio 2012
 
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
 e
 
 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
								
 Visto l'articolo 71, comma 11,secondo periodo, 
								del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e 
								successive modifiche e integrazioni, di seguito 
								decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede 
								per le attrezzature di lavoro soggette a 
								verifica periodica che la prima delle verifiche 
								periodiche venga effettuata «dall'ISPESL che vi 
								provvede nel termine di sessanta giorni dalla 
								richiesta, decorso inutilmente il quale il 
								datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di 
								soggetti pubblici o privati abilitati con le 
								modalità di cui al comma 13»;
 Visto l'articolo 71, comma 11, terzo periodo, 
								del decreto legislativo n. 81/2008, il quale 
								prevede che: «Le successive verifiche sono 
								effettuate dai soggetti di cui al precedente 
								periodo, che vi provvedono nel termine di trenta 
								giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il 
								quale il datore di lavoro può avvalersi di 
								soggetti pubblici o privati abilitati, con le 
								modalità di cui al comma 13»;
 Visto l'articolo 71, comma 12, del decreto 
								legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: 
								«Per l'effettuazione delle verifiche di cui al 
								comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi 
								del supporto di soggetti pubblici o privati 
								abilitati. I soggetti privati abilitati 
								acquistano la qualifica di incaricati di 
								pubblico servizio e rispondono direttamente alla 
								struttura titolare della funzione»;
 Visto l'articolo 71, comma 13, del decreto 
								legislativo n. 81/2008, che statuisce quanto 
								segue: «Le modalità di effettuazione delle 
								verifiche periodiche di cui all'allegato VII, 
								nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti 
								pubblici o privati di cui al comma precedente 
								sono stabiliti con decreto del Ministro del 
								lavoro della salute e delle politiche sociali di 
								concerto con il Ministro dello sviluppo 
								economico, sentita la Conferenza permanente per 
								i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
								province autonome di Trento e di Bolzano, da 
								adottarsi entro dodici mesi dalla data di 
								entrata in vigore del presente decreto»;
 Visto l'articolo 1, della legge 13 novembre 
								2009, n. 172, il quale prevede l'istituzione del 
								Ministero della salute ed il trasferimento ad 
								esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, 
								articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto 
								legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
								modificazioni, già attribuite al Ministero del 
								lavoro, della salute e delle politiche sociali 
								ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 
								85;
 Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 
								31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 
								luglio 2010, n. 122, il quale prevede la 
								soppressione dell'ISPESL e la contestuale 
								attribuzione delle relative competenze 
								all'INAIL;
 Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo 
								n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL 
								esse debbano intendersi conferite all'INAIL;
 Considerata la necessità di individuare le 
								modalità di effettuazione delle verifiche 
								periodiche di cui all'allegato VII ed i criteri 
								per l'abilitazione dei soggetti di cui 
								all'articolo 71, comma 13, del decreto 
								legislativo n. 81/2008;
 Sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
								tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
								di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 
								2011;
 
 
 
								Decreta: 
 Art. 1
 
								1. Il presente decreto disciplina le modalità di 
								effettuazione delle verifiche periodiche cui 
								sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui 
								all'allegato VII del decreto legislativo n. 
								81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei 
								soggetti pubblici o privati e individua le 
								condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le 
								ASL possono avvalersi del supporto di soggetti 
								pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, 
								comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, 
								per l'effettuazione delle verifiche periodiche 
								di cui all'articolo 71, comma 11. 
 
 
								Art. 2 
								1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del 
								decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL è 
								titolare della prima delle verifiche periodiche 
								da effettuarsi nel termine di sessanta giorni 
								dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari 
								delle verifiche periodiche successive alla 
								prima, da effettuarsi nel termine di trenta 
								giorni dalla richiesta. 2. All'atto della richiesta di verifica, il 
								datore di lavoro indica il nominativo del 
								soggetto abilitato, pubblico o privato, del 
								quale il soggetto titolare della funzione si 
								avvale laddove non sia in grado di provvedere 
								direttamente con la propria struttura o a 
								seguito degli accordi di cui al comma 3 nei 
								termini temporali di cui al comma 1.
 3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali 
								Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle 
								regioni ove sono state attribuite loro le 
								funzioni in virtù di provvedimenti locali 
								emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 
								1993, n. 496, convertito in legge, con 
								modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 
								61, possono provvedere direttamente alle 
								verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del 
								decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante 
								accordi tra di loro o con le Direzioni 
								Provinciali del Ministero del lavoro e delle 
								politiche sociali (di seguito, DPL), nel 
								rispetto dei principi di economicità previsti 
								per la pubblica amministrazione oppure possono 
								avvalersi di soggetti pubblici o privati 
								abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 
								4.
 4. Per le finalità di cui all'articolo 71, comma 
								12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso 
								l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un 
								elenco di soggetti abilitati, pubblici o 
								privati, di cui i titolari della funzione si 
								possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove 
								previsto da apposito provvedimento regionale, 
								l'elenco di cui al periodo precedente può essere 
								istituito, anziché presso le singole ASL, su 
								base regionale.
 5. Qualunque soggetto abilitato è iscritto a 
								domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della 
								funzione ha faco1tà di segnalare alla 
								Commissione di cui all'allegato III, che è parte 
								integrante del presente decreto, per i 
								successivi ed eventuali adempimenti, la 
								sussistenza di motivi di possibile esclusione. 
								Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto 
								abilitato si impegna al rispetto dei termini 
								temporali di cui al comma 1.
 6. L'elenco di cui al comma precedente è messo a 
								disposizione dei datori di lavoro, a cura del 
								titolare della funzione, per l'individuazione 
								del soggetto di cui avvalersi.
 7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, 
								presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono 
								far parte dell'elenco previsto nell'allegato 
								III.
 8. Decorsi i termini temporali di cui al comma 
								l, il datore di lavoro può avvalersi dei 
								soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui 
								all'elenco previsto nell'allegato III.
 9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, 
								devono essere in possesso dei requisiti 
								riportati nell'allegato I, che è parte 
								integrante del presente decreto.
 
 
 
								Art. 3 
								l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi 
								dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 
								15% delle tariffe definite dal decreto di cui al 
								comma 3 è destinata a coprire i costi legati 
								all'attività di controllo dell'operato dei 
								soggetti abilitati, all'attività amministrativa, 
								di controllo, di monitoraggio, di costituzione, 
								di gestione e di mantenimento della banca dati 
								informatizzata; la rimanente quota resta di 
								spettanza del soggetto abilitato che ha 
								effettuato la verifica. 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8:
 a) il datore di lavoro comunica al soggetto 
								titolare della funzione il nominativo del 
								soggetto abilitato, pubblico o privato, 
								incaricato della verifica;
 b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, 
								pubblico o privato, non possono differire, in 
								eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle 
								tariffe applicate dal soggetto titolare della 
								funzione e successivamente, dalle tariffe 
								stabilite dal decreto di cui al comma 3;
 c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, 
								che è stato incaricato dal datore di lavoro 
								della verifica, corrisponde all'INAIL. una quota 
								pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto 
								titolare della stessa funzione per la gestione 
								ed il mantenimento della banca dati 
								informatizzata.
 3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi 
								del presente decreto sono determinate con 
								decreto del Ministero del lavoro e delle 
								politiche sociali, del Ministero della salute e 
								del Ministero dello sviluppo economico da 
								adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore 
								del presente decreto. Fino all'emanazione del 
								decreto trovano applicazione le tariffe definite 
								dai soggetti titolari della funzione.
 
 
 
								Art. 4 
								1. Le modalità di effettuazione della prima 
								delle verifiche nonché delle verifiche 
								successive di cui all'articolo 71, comma 11, del 
								decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle 
								previste nell'allegato II al presente decreto, 
								che fa parte integrante dello stesso. 
 
 
								Art. 5 
								l. Le modalità per l'abilitazione, il controllo 
								e il monitoraggio dei soggetti di cui 
								all'allegato I sono definite nell'allegato III 
								al presente decreto che fa parte integrante 
								dello stesso. 
 
 
								Art. 6 
								l. Restano ferme le disposizioni previste dai 
								decreti: a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante 
								«Norme di sicurezza per la progettazione, 
								l'installazione e l'esercizio dei depositi di 
								gas di petrolio liquefatto con capacità 
								complessiva non superiore a 5 m³» ;
 b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 
								recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 
								1988, recante norme di sicurezza per la 
								progettazione, l'installazione e l'esercizio dei 
								depositi di gas, di petrolio liquefatto con 
								capacità complessiva non superiore a 5 m³ e 
								adozione dello standard europeo EN 12818 per i 
								serbatoi di gas di petrolio liquefatto di 
								capacità inferiore a 13 m³»;
 c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante 
								la «Procedura operativa per la verifica 
								decennale dei serbatoi interrati per GPL con la 
								tecnica basata sul metodo delle emissioni 
								acustiche»;
 d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 
								«Regolamento recante norme per la messa in 
								servizio ed utilizzazione delle attrezzature a 
								pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 
								del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 
								93».
 2. In ogni caso sono fatte salve le competenze 
								delle regioni a statuto speciale e delle 
								province autonome ai sensi dei rispettivi 
								statuti speciali e relative norme di attuazione. 
								In sede di prima applicazione del presente 
								decreto, nelle regioni a statuto speciale e 
								nelle province autonome di Trento e di Bolzano 
								che hanno disciplinato il sistema di verifica 
								periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i 
								soggetti riconosciuti competenti per 
								l'effettuazione delle verifiche periodiche 
								obbligatorie prima dell'entrata in vigore del 
								presente decreto, ai sensi della disciplina 
								regionale e provinciale in vigore, continuano a 
								esercitare le funzioni attribuite dalla medesima 
								legislazione regionale/provinciale.
 Il presente decreto entra in vigore 
								90 giorni 
								dopo 270 
								giorni dopo 
								(*) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
								fatta eccezione per l'allegato III, che entra in 
								vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
								del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
								(*) Modificato dal 
								Decreto 22 luglio 2011
 
								Roma, 11 aprile 2011
 
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
								Sacconi
 Il Ministro della salute Fazio
 Il Ministro dello sviluppo economico Romani
 
 
 
 
 
								Allegato I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o 
								privati per poter effettuare le verifiche di cui 
								all'articolo 71, comma 11, del decreto 
								legislativo n. 81/2008.
 
								1. I soggetti pubblici o privati di cui 
								all'articolo 71, comma 11, del decreto 
								legislativo n. 81/2008, devono possedere almeno 
								i seguenti requisiti: a) certificato di accreditamento quale organismo 
								di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI 
								CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente di 
								accreditamento riconosciuto a livello europeo ai 
								sensi del regolamento CE 765/2008. con scopo di 
								accreditamento evidenziante la competenza ciel 
								soggetto richiedente ad operare nel settore 
								oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero 
								un'organizzazione conforme ai requisiti della 
								norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente 
								documentata. che garantisca competenza dei 
								soggetto richiedente ad operare nel settore 
								oggetto della richiesta di abilitazione, oltre 
								che indipendenza, imparzialità ed integrità 
								propria e ciel proprio personale rispetto alle 
								attività di progettazione, consulenza, 
								fabbricazione, installazione. manutenzione. 
								commercializzazione c gestione eventualmente 
								legate in maniera diretta o indiretta alle 
								attrezzature di cui all'allegato VII del decreto 
								legislativo n. 81/2008;
 b) operare con personale tecnico dipendente o 
								con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono 
								vietate forme dirette o indirette di subappalto, 
								salvo i casi in cui si debbano effettuare, a 
								supporto delle verifiche, controlli non 
								distruttivi, prove di laboratorio o attività ad 
								elevata specializzazione;
 c) disporre di una procedura operativa che 
								definisca l'iter tecnico Ed amministrativo per 
								l'effettuazione delle verifiche oggetto del 
								presente decreto ed il rilascio delle 
								conseguenti attestazioni di verifica, in 
								conformità a quanto previsto dall'allegato II;
 d) disporre di un organigramma generale che 
								evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura 
								operativa per ogni Regione in cui si intende 
								svolgere l'attività delle verifiche oggetto del 
								presente decreto e che indichi il nominativo del 
								responsabile tecnico, in possesso di titolo di 
								studio di cui al successivo punto l. Il 
								responsabile tecnico deve essere un dipendente 
								del soggetto abilitato ed avere una comprovata 
								esperienza professionale superiore ai 10 anni 
								nel campo della progettazione o controllo di 
								prodotti, impianti e costruzioni. Il personale 
								incaricato di eseguire l'attività tecnica di 
								verifica, deve essere in possesso di uno dei 
								seguenti titoli di studio e professionali:
 1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in 
								una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a 
								LM-35 di cui al decreto del Ministro 
								dell'università e della ricerca in data 16 marzo 
								2007. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 
								Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero 
								laurea specialistica conseguita nelle seguenti 
								classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto 
								del Ministro dell'università e della ricerca 
								scientifica e tecnologica in data 28 novembre 
								2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla 
								Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, 
								ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi 
								del decreto del Ministro dell'istruzione. 
								dell'università e della ricerca in data 5 maggio 
								2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 
								del 21 agosto 2004) con almeno 2 anni di 
								esperienza acquisita e dimostrabile nelle 
								attività tecnico-professionali (progettazione o 
								costruzione o manutenzione o ispezione o 
								controlli o verifiche) correlate al settore 
								delle attrezzature di cui all'allegato VII del 
								decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si 
								intende effettuare le verifiche oggetto del 
								presente decreto;
 2) laurea. conseguita nelle seguenti classi: L7, 
								L8, L9. L17, L23 di cui al decreto del Ministro 
								dell'università e della ricerca in data 16 marzo 
								2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 
								Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007. ovvero 
								laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 
								10, 4 di cui al decreto del Ministro 
								dell'università e della ricerca scientifica e 
								tecnologica in data 4 agosto 2000. pubblicato 
								nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
								Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. con almeno 
								3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile 
								nelle attività tecnico-professionali 
								(progettazione o costruzione o manutenzione o 
								ispezione o controlli o verifiche) correlate al 
								settore delle attrezzature di cui all'allegato 
								VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le 
								quali si intende effettuare le verifiche oggetto 
								del presente decreto. Tale personale può 
								effettuare le verifiche di tutte le attrezzature 
								di cui all'allegato VII del decreto legislativo 
								n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e 
								montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma 
								guidata verticalmente.
 3) diploma di perito industriale con almeno 5 
								anni di esperienza acquisita e dimostrabile 
								nelle attività tecnico-professionali 
								(progettazione o costruzione o manutenzione o 
								ispezione o controlli o verifiche) correlate al 
								settore delle attrezzature di cui all'allegato 
								VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le 
								quali si intende effettuare le verifiche oggetto 
								del presente decreto. Tale personale può 
								effettuare le verifiche di tutte le attrezzature 
								di cui all'allegato VII del decreto legislativo 
								n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e 
								montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma 
								guidata verticalmente.
 e) avere attivato una polizza assicurativa di 
								responsabilità civile. senza franchigia. con 
								massimale non inferiore a 5.000.000.00 di curo 
								per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro 
								per sinistro, per i rischi derivanti 
								dall'esercizio delle attività di verifiche 
								oggetto del presente decreto;
 2. La adozione di modelli di gestione di cui 
								all'articolo 30 del decreto legislativo n. 
								81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati 
								costituisce titolo preferenziale in ordine alla 
								iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III.
 3. I soggetti pubblici o privati di cui 
								all'articolo 71. comma 11 del decreto 
								legislativo n. 81/2008. sono tenuti a garantire 
								che il personale incaricato di eseguire 
								l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto 
								idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del 
								d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La 
								partecipazione del personale incaricato di 
								eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi 
								di formazione specifica organizzati dai soggetti 
								titolari della funzione costituisce elemento di 
								valutazione in ordine al mantenimento nel tempo 
								dei requisiti dei soggetti abilitati.
 4. I soggetti pubblici o privati di cui 
								all'articolo 71, comma 11, del decreto 
								legislativo n. 81/2008, che hanno svolto 
								attività di certificazione di prodotto. non 
								possono effettuare la prima delle verifiche 
								periodiche della specifica attrezzatura di 
								lavoro per la quale abbiano rilasciato la 
								certificazione ai fini della marcatura CE.
 
 
								Allegato II Modalità di effettuazione delle verifiche 
								periodiche
 
								
								l. Campo di applicazione 1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato 
								si applicano alle tipologie di attrezzature di 
								lavoro, di cui all'allegato VII del decreto 
								legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di 
								seguito elencati:
 1.1.1. Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento 
								materiali non azionati a mano ed idroestrattori 
								a forza centrifuga
 a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali 
								di portata superiore a 200 kg
 b) Apparecchi trasferibili di sollevamento 
								materiali di portata superiore a 200 kg
 c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di 
								portata superiore a 200 kg
 d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
 e) Idroestrattori a forza centrifuga
 1.1.2. Gruppo SP - Sollevamento persone
 a) Scale aree ad inclinazione variabile
 b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad 
								azionamento motorizzato
 c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo 
								verticale azionati a mano
 d) Ponti sospesi e relativi argani
 e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su 
								colonne
 f) Ascensori e montacarichi da cantiere
 1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
 a) Attrezzature a pressione:
 l. Recipienti contenenti fluidi con pressione 
								maggiore di 0,5 bar
 2. Generatori di vapor d'acqua
 3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
 5. Generatori di calore alimentati da 
								combustibile solido, liquido o gassoso per 
								impianti centrali di riscaldamento utilizzanti 
								acqua calcia sotto pressione con temperatura 
								dell'acqua non superiore alla temperatura di 
								ebollizione alla pressione atmosferica, aventi 
								potenzialità globale dei focolai superiori a 116 
								kW (2)
 6. Forni per le industrie chimiche e affini
 b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte 
								di un costruttore certificati CE come insiemi 
								secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 
								febbraio 2000.
 2. Definizioni
 a) Verifica periodica:
 Le verifiche periodiche sono finalizzate ad 
								accertare la conformità alle modalità di 
								installazione previste dal fabbricante nelle 
								istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e 
								conservazione, il mantenimento delle condizioni 
								di sicurezza previste in origine dal fabbricante 
								c specifiche dell'attrezzatura di lavoro. 
								l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di 
								controllo.
 b) Prima verifica periodica:
 La prima verifica periodica è la prima delle 
								verifiche periodiche di cui al precedente punto 
								a) e prevede anche la compilazione della scheda 
								tecnica di identificazione dell'attrezzatura di 
								lavoro.
 c) Indagine supplementare:
 Attività finalizzata ad individuare eventuali 
								vizi, difetti o anomalie, prodottisi 
								nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe 
								in esercizio da oltre 20 anni. nonché a 
								stabilire la vita residua in cui la macchina 
								potrà ancora operare in condizioni di sicurezza 
								con le eventuali relative nuove portate 
								nominali.
 3. Verifiche delle attrezzature di lavoro 
								appartenenti ai gruppi SC e SP
 3.1. Prima verifica periodica
 3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche 
								dovrà essere effettuata entro il termine 
								stabilito dalla frequenza indicata in allegato 
								VII del d.lgs. n. 81/2008.
 3.1.2. La prima verifica periodica è finalizzata 
								a:
 a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base 
								alla documentazione allegata alla comunicazione 
								di messa in servizio. inoltrata al Dipartimento 
								INAIL territorialmente competente, 
								controllandone la rispondenza ai dati riportati 
								nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In 
								particolare. devono essere rilevate le seguenti 
								informazioni: nome del costruttore. tipo e 
								numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di 
								costruzione. matricola assegnata dall'INAIL in 
								sede di comunicazione di messa in servizio. Deve 
								inoltre prendere visione della seguente 
								documentazione:
 1. dichiarazione CE di conformità;
 2. dichiarazione di corretta installazione (ove 
								previsto da disposizioni legislative);
 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
 4. diagramma delle aree di lavoro (ove 
								previsto);
 5. istruzioni per l'uso.
 b) accertare che la configurazione 
								dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle 
								previste nelle istruzioni d'uso redatte dal 
								fabbricante;
 c) verificare la regolare tenuta del «registro 
								di controllo», ove previsto dai decreti di 
								recepimento delle direttive comunitarie 
								pertinenti o, negli altri casi, delle 
								registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, 
								del d.lgs. n. 81/2008;
 d) controllarne lo stato di conservazione;
 e) effettuare le prove di funzionamento 
								dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei 
								dispositivi di sicurezza.
 3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per 
								le verifiche periodiche successive, dovrà essere 
								compilata la scheda tecnica di identificazione. 
								che successivamente costituirà parte integrante 
								della documentazione dell'attrezzatura di 
								lavoro, adottando la modulistica riportata in 
								allegato IV.
 3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 
								3.1.2., devono essere comunicate all'organo di 
								vigilanza competente per territorio.
 La constatazione di non rispondenza ai requisiti 
								essenziali di sicurezza (RES), di cui alle 
								disposizioni legislative e regolamentari di 
								recepimento delle pertinenti direttive 
								comunitarie applicabili, deve essere segnalata 
								al soggetto titolare della funzione.
 3.2. Verifiche periodiche successive alla prima
 3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla 
								prima, sono effettuate secondo le modalità di 
								cui al punto 3.1.2. e con la periodicità 
								indicata nell'allegato VII del decreto 
								legislativo n. 81/2008.
 3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al 
								punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate 
								all'organo di vigilanza competente per 
								territorio. La constatazione di non rispondenza 
								ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di 
								cui alle disposizioni legislative e 
								regolamentari di recepimento delle pertinenti 
								direttive comunitarie applicabili, deve essere 
								segnalata al soggetto titolare della funzione.
 3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, 
								sulle gru mobili. sulle gru trasferibili e sui 
								ponti sviluppabili su carro ad azionamento 
								motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro 
								le risultanze delle indagini supplementari di 
								cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo 
								le norme tecniche.
 3.3. Verifica delle macchine per centrifugare
 3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per 
								centrifugare deve essere articolata, di norma, 
								in due parti:
 a) prova di funzionamento:
 b) verifica di integrità a macchina smontata.
 3.3.2. La prova di funzionamento, viene 
								effettuata secondo la periodicità prevista in 
								allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: 
								consiste nel verificare il corretto stato di 
								conservazione e manutenzione e ad accertare il 
								regolare funzionamento dei dispositivi di 
								sicurezza installati; per gli idroestrattori con 
								carica di tipo discontinuo. deve essere 
								verificata la corretta sequenza delle fasi che 
								costituiscono il ciclo di lavoro.
 3.3.3. La verifica a macchina smontata deve 
								essere effettuata con la periodicità e le 
								modalità stabilite dal fabbricante e riportate 
								sul manuale di istruzioni per l'uso e la 
								manutenzione: per le centrifughe messe in 
								servizio in data antecedente all'entrata in 
								vigore della specifica direttiva di prodotto. la 
								verifica a macchina smontata viene effettuata 
								con la periodicità prevista in allegato VII del 
								d.lgs. n. 81/2008.
 3.3.4. Vengono sottoposti a particolari 
								controlli di tipo visivo e strumentale. con 
								macchina smontata. i seguenti componenti:
 a) paniere.
 b) albero.
 c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
 3.3.5.Vengono controllati inoltre. l'involucro 
								di contenimento esterno e il collegamento 
								dell'intera macchina alle parti strutturali 
								dell'edificio.
 3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con 
								solventi infiammabili o tali da dar luogo a 
								miscele esplosive, installate in data 
								antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente 
								al rischio di esplosione e incendio. dovranno 
								rispondere a quanto riportato sulla circolare 
								del Ministero del Lavoro e della previdenza 
								sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto 
								riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti 
								sono contenuti nelle norme generali relative 
								alla sicurezza delle macchine.
 3.3.7. La verifica a macchina smontata c la 
								prova di funzionamento assumono la cadenza 
								prevista dall'allegato VII del decreto 
								legislativo n. 81/2008.
 3.3.8. Le macchine messe in servizio con 
								marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il 
								conseguente controllo delle parti interne 
								secondo le specifiche dettate dal fabbricante. 
								la prova di funzionamento con il relativo 
								controllo di tutti i dispositivi installati per 
								l'annullamento del rischio di esplosione o 
								incendio.
 Dovrà essere effettuata con le modalità 
								stabilite dal costruttore e riportate sulle 
								istruzione per l'uso e la manutenzione.
 3.3.9. La periodicità di verifica degli 
								idroestrattori operanti con solventi 
								infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi 
								indipendentemente dalla data di messa in 
								servizio.
 4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
 4.1. Periodicità delle verifiche
 4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione 
								di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le 
								periodicità sono regolamentate secondo lo schema 
								riportato nell'allegato VII del decreto 
								legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature 
								costruite in assenza delle specifiche 
								disposizioni legislative e regolamentari di 
								recepimento delle direttive comunitarie di 
								prodotto. la categorizzazione è definita dal 
								datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del 
								decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. 
								Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle 
								verifiche periodiche per le attrezzature di cui 
								agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° 
								dicembre 2004, n. 329.
 4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al 
								presente punto 4. per verifiche periodiche si 
								intendono:
 a) La «prima delle verifiche periodiche»:
 b) Le «verifiche periodiche successive»:
 b1) di funzionamento;
 b2) interna;
 b3) di integrità (decennali).
 4. l.3. Le verifiche di efficienza e 
								funzionalità degli accessori di sicurezza 
								seguono la periodicità dell'attrezzatura a 
								pressione cui sono destinati o con cui sono 
								collegati.
 4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti 
								da quelle di cui all'allegato VII del decreto 
								legislativo n. 81/12008, e tipologia di 
								ispezioni alternative a quelle stabilite ai 
								punti seguenti, ma tali da garantire un livello 
								di rischio equivalente, potranno essere 
								autorizzate in deroga, previa richiesta da 
								inoltrare al Ministero dello sviluppo economico.
 4.2. La prima delle verifiche periodiche
 4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene 
								eseguita sulle attrezzature previste 
								dall'allegato VII del decreto legislativo n. 
								81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi 
								degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 
								l° dicembre 2004 n. 329.
 4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà 
								eseguita secondo la periodicità di cui 
								all'allegato VII del decreto legislativo n. 
								81/2008 a decorrere dalla data di messa in 
								servizio dichiarata dal datore di lavoro.
 4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima 
								delle verifiche periodiche», in aggiunta a 
								quelli di cui al punto 4.3.1., sono i seguenti:
 a. Individuazione dell'attrezzatura (o delle 
								attrezzature componenti l'insieme).
 b. Verifica di corrispondenza delle matricole 
								rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto 
								della dichiarazione di messa in servizio sulle 
								attrezzature (certificate singolarmente o 
								componenti un insieme) rientranti nelle quattro 
								categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 
								febbraio 2000 non escluse dalle verifiche 
								periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre 
								2004 n. 329; per gli insiemi di limitata 
								complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di 
								tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. 
								ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha 
								richiesto. in sede di dichiarazione di messa in 
								servizio, esplicitamente di voler considerare 
								l'insieme stesso come unità indivisibile, la 
								verifica di corrispondenza riguarda la matricola 
								unica dell'insieme.
 c. Constatazione della rispondenza delle 
								condizioni di installazione, di esercizio e di 
								sicurezza con quanto indicato nella 
								dichiarazione di messa in servizio di cui 
								all'articolo 6 del decreto ministeriale l° 
								dicembre 2004 n. 329.
 d. Controllo della esistenza e della corretta 
								applicazione delle istruzioni per l'uso del 
								fabbricante.
 4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale 
								di prima verifica periodica per ogni 
								attrezzatura immatricolata costituente 
								l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale 
								di ogni singola attrezzatura immatricolata il 
								riferimento al numero identificativo 
								dell'insieme di cui fa parte, indicato nella 
								dichiarazione di conformità dell'insieme stesso. 
								Si dovrà procedere a redigere una relazione 
								complessiva sulla certificazione e protezione 
								dell'insieme c sul rispetto delle istruzioni per 
								l'uso. da inserire nella banca dati 
								informatizzata di cui all'articolo 3, comma l 
								del presente decreto. Nel caso di insieme 
								immatricolato come un'unica unità indivisibile 
								considerando tutte le attrezzature dell'insieme 
								come «membrature» che non verranno immatricolate 
								e subiranno singolarmente la periodicità di 
								controllo previste dalla categoria dell'insieme 
								verrà redatto un unico verbale complessivo per 
								tutte le attrezzature dell'insieme.
 4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche 
								periodiche, da compilare per ciascuna delle 
								attrezzature immatricolate dell'insieme (o nel 
								verbale relativo all'insieme nel suo complesso 
								nel caso di insieme considerato come unità 
								indivisibile). occorre evidenziare per le 
								attrezzature componenti l'insieme:
 a) quelle marcate CE;
 b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
 c) quelle non marcate CE e garantite dalla 
								marcatura CE dell'insieme.
 4.3. Le verifiche periodiche successive
 4.3.1. La verifica di funzionamento
 4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste 
								nei seguenti esami e controlli:
 a) esame documentale:
 b) controllo della funzionalità dei dispositivi 
								di protezione:
 c) controllo dei parametri operativi.
 4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al 
								vengono effettuati sulla base della 
								documentazione rilasciata a seguito della prima 
								delle verifiche periodiche. I controlli di cui 
								alla lettera b) possono essere effettuati con 
								prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non 
								pregiudizievoli per le condizioni di 
								funzionamento, in esercizio. In particolare per 
								le valvole di sicurezza. il controllo può 
								consistere nell'accertamento di avvenuta 
								taratura entro i limiti temporali stabiliti dal 
								fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi 
								alle periodicità delle verifiche di funzionalità 
								relative all'attrezzatura a pressione a cui sono 
								asservite. I controlli di cui alla lettera c) 
								sono finalizzati all'accertamento che i 
								parametri operativi rientrino nei limiti di 
								esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi 
								di sicurezza deve avvenire in modo da non 
								arrecare danni alle persone. L'installazione di 
								valvole di intercettazione sull'entrata e 
								sull'uscita dei condotti delle valvole di 
								sicurezza è consentita. qualora non in contrasto 
								con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, 
								su motivata richiesta del datore di lavoro in 
								particolare nel caso di fluidi infiammabili, 
								tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole 
								di intercettazione devono essere piombate in 
								posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle 
								ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le 
								manovre che abbiano comportato manomissioni del 
								sigillo.
 4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento 
								devono anche essere annotati tutti gli eventuali 
								interventi di riparazione intercorsi 
								accertandone la correttezza in base alle 
								istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante 
								o alle procedure di cui all'articolo 14 del 
								decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.
 4.3.2. La verifica di integrità decennale
 4.3.2.1. La verifica di integrità consiste 
								nell'accertamento dello stato di conservazione 
								delle varie membrature mediante esame visivo 
								delle parti interne ed esterne accessibili ed 
								ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri 
								eventuali prove, eseguiti da personale 
								adeguatamente qualificato incaricato dal datore 
								di lavoro, che si rendano necessari:
 a) data la non completa ispezionabilità 
								dell'attrezzatura:
 b) qualora emergessero dubbi sulla condizione 
								delle membrature;
 c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
 d) in base alle indicazioni del fabbricante per 
								attrezzature costruite e certificate secondo le 
								direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 
								90/488/CEE).
 4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e 
								strumentale o solamente strumentale si 
								riscontrano difetti che possono in qualche modo 
								pregiudicare l'ulteriore esercizio 
								dell'attrezzatura, vengono intraprese per 
								l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto 
								titolare della verifica, le opportune indagini 
								supplementari, effettuate dal datore di lavoro. 
								atte a stabilire non solo l'entità del difetto 
								ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine 
								di intraprendere le azioni più opportune di 
								ripristino della integrità strutturale del 
								componente, oppure a valutarne il grado di 
								sicurezza commisurato al tempo di ulteriore 
								esercizio con la permanenza dei difetti 
								riscontrati. Nel caso siano intraprese tali 
								valutazioni (Fitness 
								For Service - 
								FFS -), per stabilire il tempo di ulteriore 
								esercizio con la permanenza dei difetti 
								riscontrati. le stesse valutazioni andranno 
								notificate dal datore di lavoro ai soggetti 
								titolari della verifica che dovranno autorizzare 
								l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni 
								rilasciate devono essere notificate all'INAIL 
								per l'inserimento nella banca dati 
								informatizzata, di cui all'articolo 3, comma 1, 
								del presente decreto. ed alle ASL competenti per 
								territorio.
 4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha 
								caratteristiche tali da non consentire adeguate 
								condizioni di accessibilità all'interno, anche 
								nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque 
								non ispezionabile completamente. l'ispezione è 
								integrata. limitatamente alle camere non 
								ispezionabili, con una prova di pressione 
								idraulica a 1.125 volte la «pressione massima 
								ammissibile» (PS) che può essere effettuata 
								utilizzando un fluido allo stato liquido.
 4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può 
								essere conseguente alla presenza, su parti 
								rappresentative del recipiente, di masse interne 
								o rivestimenti interni o esterni inamovibili, 
								anche parzialmente. o la cui rimozione risulti 
								pregiudizievole per l'integrità delle membrature 
								o dei rivestimenti o delle masse stesse.
 4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può 
								essere sostituita, in caso di necessità e previa 
								predisposizione da parte dell'utente di 
								opportuni provvedimenti di cautela, con una 
								prova di pressione con gas (aria o gas inerte) 
								ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima 
								ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere 
								prese tutte le misure previste dal decreto 
								legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova la 
								stessa deve avere una durata minima di due ore 
								durante le quali deve essere verificata 
								l'assenza della caduta di pressione.
 4.3.2.6. La verifica di integrità per le 
								tubazioni non comporta obbligatoriamente né la 
								prova idraulica né l'esame visivo interno, ma 
								opportuni controlli non distruttivi per 
								l'accertamento della integrità della struttura.
 4.4 Verifica di visita interna per generatori di 
								vapore
 4.4.1. La visita interna consiste nell'esame 
								visivo delle parti dei generatore accessibili ed 
								ispezionabili, tanto internamente che 
								esternamente.
 4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero 
								dubbi sulla condizione delle membrature o in 
								caso di necessiti, a fronte di situazioni 
								evidenti di danno, è consentito avvalersi di 
								ulteriori esami e prove, eseguiti da personale 
								adeguatamente qualificato incaricato dal datore 
								di lavoro, al fine di accertare la permanenza 
								delle condizioni di stabilità per la sicurezza 
								dell'esercizio del generatore stesso.
 4.5. Verifica di funzionamento per generatori di 
								vapore
 4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli 
								esami e controlli previsti al punto 4.3.1.1 si 
								effettua, durante la verifica di funzionamento, 
								la verifica di rispondenza dei parametri 
								dell'acqua di alimento con quanto richiesto 
								nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale 
								informazione si può far riferimento alle 
								relative norme applicabili. Durante la verifica 
								deve essere riscontrata la presenza del 
								conduttore abilitato, quando previsto.
 4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
 4.6. l. Gli impianti di riscaldamento 
								centralizzati con generatore di calore di 
								potenzialità superiore a 116 kW devono 
								rispettare. qualora non in contrasto con quanto 
								indicato nelle istruzioni per l'uso. le 
								prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL.
 4.7. Verifiche periodiche di attrezzature 
								particolari
 4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m³ 
								contenenti GPL possono usufruire dell'esonero 
								dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti 
								punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui 
								all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 
								di cui all'articolo 6 del presente decreto.
 4.7.2. Le modalità di effettuazione della 
								verifica di integrità sui recipienti di capacità 
								non superiore a 13 m³ contenenti GPL. con 
								verifiche a campione a mezzo della tecnica 
								dell'emissione acustica, nonché le modalità di 
								riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti 
								abilitati all'effettuazione delle suddette 
								verifiche restano disciplinate dal decreto del 
								23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 del 
								presente decreto.
 4.7.3. Per i serbatoi criogenici con 
								intercapedine isolante sottovuoto non soggetti 
								ad azione interna di corrosione o di abrasione o 
								di erosione, la verifica d'integrità consiste in 
								una prova pneumatica, di norma mediante lo 
								stesso gas contenuto. alla pressione di 1.1 
								volte la «pressione massima ammissibile» (PS), 
								ed in una prova di ermeticità al vuoto. Il grado 
								di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a 
								1000 micron Hg e sarà controllato con un 
								vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3 
								ore dopo la stabilizzazione della pressione e 
								del grado di vuoto. Al termine della prova il 
								grado di vuoto nell'intercapedine, letto al 
								vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura 
								iniziale. Non è richiesto il controllo 
								spessimetrico.
 4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che 
								in relazione al loro impiego possono essere 
								movimentati frequentemente da un luogo di lavoro 
								all'altro, possono essere assoggettati a 
								verifica periodica direttamente presso il 
								magazzino distributore anziché presso il 
								cantiere di lavoro.
 4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in 
								condizioni di regime tali per cui possono essere 
								significativi fenomeni di scorrimento viscoso o 
								di fatica oligociclica, si osservano le 
								prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le 
								autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono 
								rilasciate dall'INAIL sulla base della 
								valutazione effettuata dal datore di lavoro.
 4.8. Considerazioni generali
 4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato 
								situazioni di criticità per l'esercizio, il 
								soggetto incaricato deve ordinare il divieto 
								d'uso della attrezzatura.
 4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, 
								sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia 
								garanzia di idoneo funzionamento essa deve 
								declassata, utilizzato a pressione atmosferica o 
								demolita.
 5. Procedure amministrative
 5.1. La prima delle verifiche periodiche
 5.1.1. Il datore di lavoro che mette in 
								servizio, successivamente alla data di entrata 
								in vigore del presente decreto, un'attrezzatura 
								di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII 
								del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà 
								immediata comunicazione all'INAIL per consentire 
								la gestione della relativa banca dati. L'INAIL 
								assegna all'attrezzatura un numero di matricola 
								e lo comunica al datore di lavoro.
 5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di 
								scadenza del termine per l'esecuzione della 
								prima delle verifiche periodiche stabilito 
								dall'allegato VII del decreto legislativo n. 
								81/2008 in funzione della specifica attrezzatura 
								di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere 
								all'INAIL l'esecuzione della prima delle 
								verifiche periodiche. comunicando il luogo 
								presso il quale è disponibile l'attrezzatura per 
								l'esecuzione della verifica. Per i carrelli 
								semoventi a braccio telescopico, le piattaforme 
								di lavoro autosollevanti su colonne, gli 
								ascensori e montacarichi da cantiere con 
								cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli 
								idroestrattori a forza centrifuga, di cui 
								all'allegato VII del decreto legislativo n. 
								81/2008, già messi in servizio alla data di 
								entrata in vigore del presente decreto, la 
								richiesta di prima verifica periodica 
								costituisce adempimento dell'obbligo di 
								comunicazione all'INAIL per le finalità di cui 
								al punto 5.1.1.
 5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio 
								telescopico, gli ascensori e montacarichi da 
								cantiere con cabina/piattaforma guidata 
								verticalmente e gli idroestrattori a forza 
								centrifuga, messi in servizio in assenza di 
								direttiva di prodotto specifica, dovrà essere 
								attestata da parte del datore di lavoro o da 
								persona competente da lui incaricata la 
								conformità della macchina ai requisiti di 
								sicurezza di cui all'allegato V del decreto 
								legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà 
								essere allegata alla richiesta della prima delle 
								verifiche periodiche.
 5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
 5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato 
								VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 
								30 giorni prima della scadenza del relativo 
								termine, il datore di lavoro deve richiedere 
								alla ASL competente per territorio l'esecuzione 
								delle verifiche periodiche successive alla 
								prima, comunicando il luogo presso il quale è 
								disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione 
								delle stesse.
 5.3. Disposizioni consumi
 5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore 
								di lavoro deve mettere a disposizione del 
								verificatore il personale occorrente, sotto la 
								vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari 
								per l'esecuzione delle operazioni stesse, 
								esclusi gli apparecchi di misurazione.
 5.3.2. La documentazione concernente le 
								verifiche nonché le denunce di cui al decreto 
								ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del 
								lavoro e della previdenza sociale o le 
								comunicazioni di messa in servizio di cui 
								all'articolo 11, comma 3, del decreto del 
								Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 
								1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo 
								in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
 5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla 
								sede INAIL competente per territorio la 
								cessazione dell'esercizio, l'eventuale 
								trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di 
								lavoro e lo spostamento delle attrezzature. per 
								l'inserimento in banca dati.
 5.4. Disposizioni transitorie
 5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del 
								presente decreto. il Ministero del lavoro e 
								delle politiche sociali invia all'INAIL e alle 
								ASL territorialmente competenti la 
								documentazione in suo possesso. riguardante le 
								attrezzature di lavoro rientranti nel decreto 
								ministeriale 4 marzo 1982. rispettivamente ai 
								fini della prima verifica periodica e delle 
								verifiche periodiche successive alla prima.
 
 (1) da trattarsi come generatori di vapor 
								d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo 
								all'articolo 3 del decreto ministeriale l° 
								dicembre 1975
 (2) per gli obblighi di verifica relativi 
								all'impianto di riscaldamento si rimanda al 
								punto 4.6.1.
 
 
								Allegato III Modalità per l'abilitazione, il controllo e il 
								monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I
 
								
								l. Presentazione della domanda 1.1. L'istanza relativa alla richiesta di 
								iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. 
								pubblici o privati, all'effettuazione delle 
								verifiche periodiche sulle attrezzature di cui 
								all'allegato VII del decreto legislativo n. 
								81/2008. deve essere indirizzata al Ministero 
								del lavoro e delle politiche sociali -Direzione 
								generale della tutela delle condizioni di lavoro 
								- Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna 
								il suddetto elenco.
 1.2. L'istanza relativa alla richiesta di 
								iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta 
								dal legale rappresentante. deve essere prodotta 
								anche in via telematica certificata e contenere 
								l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato 
								VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le 
								quali il soggetto pubblico o privato intende 
								effettuare le verifiche, l'indicazione delle 
								Regioni di intervento e l'elenco della 
								documentazione allegata.
 2. Documentazione richiesta per l'iscrizione 
								nell'elenco dei soggetti pubblici o privati
 2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei 
								soggetti pubblici o privati da inviarsi con le 
								modalità di cui al punto 1.. devono essere 
								allegati i seguenti documenti. datati. timbrati 
								e firmati dal legale rappresentante. su supporto 
								informatico:
 a) certificalo di iscrizione alla camera di 
								commercio, ovvero estremi dell'atto normativo 
								per i soggetti di diritto pubblico:
 b) copia notarile dell'atto costitutivo e 
								statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per 
								i soggetti di diritto pubblico. da cui risulti 
								l'esercizio dell'attività oggetto di istanza:
 c) documentazione che evidenzi il possesso dei 
								requisiti di cui all'allegato I completa di 
								manuale di qualità redatto ai sensi della nonna 
								UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato 
								del personale. dipendente o con rapporto 
								esclusivo di collaborazione di durata non 
								inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, 
								con relative qualifiche, titoli di studio, 
								mansioni ed organigramma complessivo con 
								evidenziazione dettagliata della struttura 
								operativa relativa al settore delle verifiche, 
								in particolare, l'indicazione nominativa dei 
								responsabili dei diversi settori di attività di 
								verifica:
 d) elenco dei laboratori di cui. mediante 
								apposita convenzione da allegare alla domanda. 
								il soggetto pubblico o privato si avvale nel 
								rispetto della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17025. 
								Elenco delle attrezzature possedute dai 
								laboratori convenzionati. presso cui vengono 
								effettuati esami e/o prove:
 e) dichiarazione di possesso delle norme 
								tecniche di riferimento;
 f) planimetria della sede centrale. in scala 
								adeguata, degli uffici, compresi quelli 
								dislocati nelle Regioni di intervento, in cui 
								risultino evidenziate la funzione degli 
								ambienti.
 2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche 
								sociali si riserva di richiedere ogni altra 
								documentazione ritenuta necessaria per la 
								verifica del possesso dei requisiti richiesti.
 3. Procedura di abilitazione
 3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro 
								e delle politiche sociali è istituita presso lo 
								stesso Ministero. senza nuovi o maggiori oneri 
								per il bilancio dello Stato, una Commissione per 
								l'esame della documentazione di cui al punto 2.
 3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. è 
								composta da:
 a) un rappresentante effettivo ed uno supplente 
								del Ministero del lavoro e delle politiche 
								sociali, con funzione di Presidente;
 b) un rappresentante effettivo ed uno supplente 
								del Ministero della salute;
 c) un rappresentante effettivo ed uno supplente 
								del Ministero dello sviluppo economico;
 d) un rappresentante effettivo ed uno supplente 
								dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
								contro gli infortuni sul lavoro;
 e) un rappresentante effettivo ed uno supplente 
								del Coordinamento tecnico delle regioni.
 3.3. La Commissione di cui al punto 3.1. svolge 
								i seguenti compiti:
 a) formula il parere circa l'iscrizione 
								nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o 
								privati entro sessanta giorni dalla data della 
								richiesta di iscrizione;
 b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti 
								abilitati di cui alla lettera a):
 c) effettua gli accertamenti 
								tecnico-amministrativi sui soggetti. pubblici o 
								privati, richiedenti l'abilitazione:
 d) formula il parere di sospensione. in caso di 
								gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di 
								cui alla lettera a). Nei casi di particolare 
								gravità formula il parere di cancellazione 
								dall'elenco.
 3.4. Per le attività relative alle lettere a), 
								c) e d) di cui al punto 3.3, la Commissione di 
								cui al punto 3.1. può avvalersi, per le proprie 
								valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che 
								esprimono il loro parere a seguito dei necessari 
								sopralluoghi e accertamenti.
 3.5. La Commissione. di cui al punto 3.1 si 
								riunisce, su convocazione del presidente e su 
								richiesta del presidente o della metà più uno 
								dei componenti. In ogni caso la Commissione si 
								riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della 
								richiesta di iscrizione nell'elenco.
 3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto 
								3.1 sono valide se risultano presenti tutti 
								soggetti di cui al punto 3.2.. Le decisioni 
								della Commissione sono prese all'unanimità. Di 
								ciascuna seduta deve essere redatto un verbale.
 3.7. A seguito del parere positivo di cui al 
								punto 3.3.a), con decreto dirigenziale del 
								direttore generale della Tutela delle Condizioni 
								di Lavoro del Ministero del lavoro e delle 
								politiche sociali, di concerto con il direttore 
								generale della Prevenzione Sanitaria del 
								Ministero della salute e del direttore generale 
								per il Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, 
								la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 
								Ministero dello sviluppo economico, viene 
								adottato il provvedimento di iscrizione 
								nell'elenco dei soggetti abilitati.
 pubblici o privati. di cui al punto l. l.
 4. Condizioni e validità dell'autorizzazione
 4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validità 
								quinquennale e può essere rinnovata a seguito di 
								apposita istanza, previo esito positivo 
								dell'esame della documentazione di rinnovo da 
								effettuarsi secondo le stesse modalità previste 
								nel punto 3.
 4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati, 
								devono riportare in apposito registro 
								informatizzato copia dei verbali delle verifiche 
								effettuate nonché i seguenti dati: regime di 
								effettuazione della verifica (affidamento 
								diretto da parte del datore di lavoro o da parte 
								del titolare della funzione), data del rilascio, 
								data della successiva verifica periodica. datore 
								di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento 
								all'allegato VII del decreto legislativo n. 
								81/2008, costruttore, modello e numero di 
								fabbrica o di matricola e per le attrezzature 
								certificate CE da parte di Organismi Notificati 
								il relativo numero di identificazione: c 
								conservare. per un periodo non inferiore a dieci 
								anni, tutti gli atti documentali relativi 
								all'attività di verifica.
 4.3. Il registro informatizzato di cui al punto 
								4.2. deve essere trimestralmente (15 aprile, 15 
								luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) trasmesso per 
								via telematica al soggetto titolare della 
								funzione, al fine di consentire l'attività 
								amministrativa, di controllo, di monitoraggio, 
								di costituzione, di gestione e mantenimento 
								della banca dati di cui all'articolo 3, comma l 
								del presente decreto.
 5. Verifiche
 5.1. Le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al 
								comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, 
								devono inviare all'INAIL, per via telematica, 
								entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati 
								circa le attività di verifica effettuate 
								nell'anno precedente comprese quelle svolte dai 
								soggetti abilitati, pubblici o privati.
 5.2. L'INAIL deve inviare al Ministero del 
								lavoro e delle politiche sociali - Direzione 
								generale della tutela delle condizioni di lavoro 
								- Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno, una 
								relazione circa le attività di verifica 
								effettuate, comprese quelle svolte dai soggetti 
								abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei 
								dati di cui al punto precedente. Tale relazione 
								viene trasmessa alla Commissione di cui al punto 
								3.1. entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di 
								acquisire eventuali indicazioni che possano 
								migliorare l'efficacia delle verifiche 
								periodiche delle attrezzature oggetto del 
								presente decreto.
 5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi 
								di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente 
								decreto, devono inviare tempestivamente le 
								eventuali segnalazioni di comportamenti anomali 
								dei soggetti abilitati, pubblici o privati, 
								nell'effettuazione delle verifiche, proponendo 
								nel contempo le possibili soluzioni oppure la 
								sospensione o la cancellazione dall'elenco dei 
								soggetti abilitati, pubblici o privati, al 
								Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 
								Direzione generale della tutela delle condizioni 
								di lavoro - Div. VI.
 5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche 
								sociali, per il tramite della Commissione di cui 
								al punto 3.1 e tenuto conto del punto 3 entro il 
								periodo di validità quinquennale dell'iscrizione 
								nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o 
								privati, può procedere al controllo della 
								sussistenza dei presupposti di base 
								dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
 5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al 
								punto 5.3. o nel caso di verifica della non 
								sussistenza dei presupposti di base 
								dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al 
								punto 5.4., acquisito il parere dalla 
								Commissione di cui al punto 3.1. l'iscrizione 
								nell'elenco di cui al punto 1.1., viene sospesa 
								con effetto immediato, dando luogo al controllo 
								di tutta l'attività di verifica fino a quel 
								momento effettuata da parte della stessa 
								Commissione, Nei casi di particolare gravità si 
								procede alla cancellazione dall'elenco sopra 
								citato, Il Ministero del lavoro e delle 
								politiche sociali di concerto con il Ministero 
								della salute e il Ministero dello sviluppo 
								economico, adotta sia il provvedimento 
								dirigenziale di sospensione che quello di 
								cancellazione.
 
 
								Allegato IV Schede
 
								
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